TESTIMONIANZE
Accreditamento ONLUS
DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI
N. 15 di data 5 lugli 2006
Prot. n. 6018/S052
OGGETTO:L.P. 13 febbraio 1992, n. 8, articolo 3.
Iscrizione all'Albo delle organizzazioni di volontariato, sezione b), della associazione
“AFRICA RAFIKI”, con sede in TIONE.

L' ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI
- vista la legge provinciale 13 febbraio 1992, n.8, recante “Valorizzazione e riconoscimento del volontariato sociale” e successive modifiche ed integrazioni, emanata in attuzione delle legge 11 agosto 1991, n. 266 recante “Legge-quadro sul volontariato”;
- visti i decreti di iscrizione all'albo n. 16 di data 20 agosto 2001 e n. 47 di data 7 ottobre 2002, emessi a favore dell'Associazione Giudicariese Amici di Padre Franco”, con sede in Tione, via Damiano Chiesa n. 5;
- vista la domanda prot. n. 3921 di data 26 aprile della associazione “AFRICA RAFIKI”, con sede in Tione, via Roma n. 5, con la quale si richiede l'aggiornamento del decreto di iscrizione all'albo rispetto alla nuova denominazione e rispetto alla variazione di sede;
- verificato il permanere dei requisiti di iscrizione, e visto l'articolo 3, comma 4, della l.p. 13 febbraio 1992, n. 8;
- considerato che l'iscrizione all'albo di cui alla legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8, comporta l'acquisizione di diritto della qualifica di ONLUS (organizzazione non lucrativa di utilità sociale) ai sensi di quanto disposto dall'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
DECRETA
l'iscrizione all'Albo delle organizzazioni di volontariato, sezione b), della associazione “AFRICA RAFIKI”, con sede in Tione, via Roma n. 5, codice fiscale n. 95013200225.
L'ASSESSORE
Marta Dalmaso
Statuto dell'Associazione
STATUTO
DENOMINAZIONE-SEDE
E' costituita con sede in Tione di Trento, Via Roma n.5 l'Associazione denominata
“AFRICA RAFIKI”
SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE
ART. 2
L'Associazione ha lo scopo di:
a) riunire insieme persone che si impegnano a cooperare al progresso sociale, culturale, sanitario ed economico in zone e per popolazioni di paesi in via di sviluppo;
b) promuovere e realizzare attività a beneficio delle popolazioni emarginate nei paesi in via di sviluppo collaborando con enti pubblici e privati, nazionali o internazionali, aventi simile o medesimo fine;
d) individuare urgenze e progetti, perfezionare pratiche per ottenere legittimi finanziamenti, per realizzare, presso popolazioni bisognose, interventi di promozione;
e) contribuire, con il proprio operato, a diffondere nelle valli Giudicarie la cultura della solidarietà, impegnandosi in iniziative a carattere educativo-formativo.
In ogni caso viene escluso espressamente ogni scopo di lucro e di impresa.
L' associazione non riveste carattere politico.
SOCI DELL'ASSOCIAZIONE
ART. 3
Possono essere soci dell'associazione tutti coloro che ne facciano domanda al Consiglio Direttivo e versino la quota sociale che verrà stabilita di anno in anno dallo stesso Consiglio Direttivo e che condividano gli scopi della stessa accettandone lo statuto ed in particolare l'esclusione di ogni scopo di lucro.
Ogni decisione del Consiglio Direttivo in merito all'esclusione deve essere motivata e può essere appellata in assemblea.
- I soci hanno diritto di partecipare alle decisioni dell'associazione tramite voto espresso in assemblea.
- I soci devono svolgere la propria attività in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.
- Il comportamento verso gli altri soci e verso l'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza e buona fede.
PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO
ART. 4
La perdita della qualità di socio ha luogo in seguito a recesso, ad esclusione o a morte del socio.
Il socio che intende recedere dall' Associazione deve darne comunicazione scritta con raccomandata r.r. Al Consiglio Direttivo.
- Il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se presentato entro il 30 settembre ovvero con la chiusura dell'esercizio successivo se presentato successivamente. L'esclusione, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che venga meno all'adempimento degli obblighi derivanti dal presente atto, o arrechi in qualunque modo danno morale o materiale alla società oppure perda i requisiti previsti per l'ammissione.
ORGANI SOCIALI DELL'ASSOCIAZIONE
ART. 5
Sono organi sociali:
a) l'Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Vicepresidente;
e) il Collegio dei Revisori dei Conti.
ASSEMBLEA 
ART. 6
L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.
L'Assemblea ordinaria è convocata e presieduta dal Presidente almeno una volta all'anno. Per la validità dell'assemblea è richiesta, in prima convocazione, la maggioranza dei soci. In seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti.
Ogni socio ha diritto ad un voto e non sono ammesse deleghe.
Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei soci presenti.
- il Presidente convoca l'assemblea con avviso scritto, inviato ai soci oppure esposto nella bacheca dell'associazione, con l'indicazione degli argomenti da trattare, almeno otto giorni prima.
Spetta all'assemblea ordinaria:
a) eleggere le cariche sociali;
b) approvare il bilancio annuale e decidere circa l'amministrazione dell'associazione;
c) stabilire i programmi annuali di attività dell'associazione e relativi possibili finanziamenti;
d) fissare la quota di ammissione per i nuovi soci;
e) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale, sotto posti al suo esame con regolare ordine del giorno dal Consiglio Direttivo oppure in seguito a richiesta scritta motivata di almeno un quinto dei soci.
Su richiesta della maggioranza dei componenti il Direttivo o di almeno un terzo dei soci può essere convocata, secondo le modalità del presente statuto, l'assemblea straordinaria per deliberare, a maggioranza assoluta di voti, sulle seguenti materie:
a) la modifica dello statuto;
b) lo scioglimento dell'associazione e l'eventuale nomina di un Comitato per la devoluzione del patrimonio dell'associazione;
c) la revoca del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti.
Qualora avutane richiesta nei modi stabiliti dal comma precedente il Presidente non provveda a convocare l'assemblea entro 15 giorni, l'assemblea medesima è convocata dal Vicepresidente.
CONSIGLIO DIRETTIVO
ART. 7
Il Consiglio Direttivo è nominato ogni biennio dall'Assemblea dei Soci ed è composto da un minino di cinque ad un massimo di tredici componenti.
Spetta al Consiglio Direttivo:
a) decidere sull'ammissione dei soci;
b) proporre annualmente il programma di attività dell'associazione dell'assemblea dei soci;
c) approvare il bilancio consuntivo e preventivo dell'associazione da sottoporre all'assemblea dei soci;
d) nominare o revocare il Presidente, il Vicepresidente;
e) decidere su quanto previsto al successivo articolo 16;
f) assumere ogni decisione relativa alla vita dell'associazione che non sia specificamente di competenza dell'assemblea dei soci;
Ai componenti il Consiglio Direttivo non spetta alcun emolumento salvo il rimborso delle spese sostenute nell'espletamento del mandato da liquidarsi in base a specifica documentazione.
ART. 8
Il Consiglio Direttivo elegge ogni biennio nel suo seno un Presidente, un Vicepresidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
ART. 9
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario e in ogni caso non meno di due volte all'anno. Nella convocazione devono essere riportati gli argomenti da trattare. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza assoluta di voti dei presenti.
ART. 10
Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo. Egli rappresenta l'associazione, dispone ed indirizza l'esecuzione delle deliberazioni, mantiene i contatti con gli Enti e gli organismi pubblici e privati con i quali l'associazione ha rapporti, stipula e firma deliberazioni del Consiglio, quando sia richiesto, convenzioni ed accordi con terzi.
Coadiuvato dal cassiere amministra il patrimonio dell'associazione, cura e presenta al Consiglio i bilanci annuali.
Quando lo ritenga opportuno può delegare al Vicepresidente speciali adempimenti quali pagamenti, riscossioni di qualsiasi natura ed ogni altro atto attinente all'amministrazione.
Il Presidente rappresenta l'associazione anche in giudizio. Come previsto dall'art. 8 può essere sostituito in caso di assenza, impedimento o su sua stessa delega dal Vicepresidente.
Il Presidente nomina nell'ambito del Consiglio Direttivo, un segretario che lo coadiuvi nell'attività di gestione dell'Associazione.
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
ART. 11
- Al controllo dell'amministrazione dell'associazione provvede un Collegio di Revisori dei Conti, composta da tre componenti effettivi e due supplenti, nominati ogni biennio dall' assemblea dei soci.
Il Collegio dei Revisori dei Conti nomina nel suo seno un Presidente al quale spetta convocare almeno una volta all'anno il Collegio.
Il Collegio dei Revisori dei Conti presenta annualmente al Consiglio Direttivo una dettagliata relazione sull'andamento della gestione dell'associazione.
ART. 12
- Per l'espletamento dell'attività dell'associazione possono essere costituiti specifici gruppi di lavoro per settore di attività. Tali gruppi, quando il Consiglio Direttivo lo approvi, possono assumere carattere permanente; in questo caso il Consiglio Direttivo ne determina l'ambito di autonomia organizzativa e nomina un responsabile. Quando lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo approverà il regolamento per l'attività dei gruppi di lavoro.
ART. 13
Quando vengono istituiti almeno tre gruppi di lavoro permanente, i relativi responsabili si costituiscono in Comitato, che assiste e collabora con il Consiglio Direttivo per la realizzazione del programma complessivo dell'associazione. Detto comitato ha funzioni consultive e deve essere convocato almeno una volta al mese.
PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE
ART. 14
Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle quote annuali, da eventuali contribuiti pubblici, dalle elargizioni e da ogni altra entrata.
ART. 15
In caso di scioglimento dell'associazione, non avendo essa scopo di lucro, il suo patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione di volontariato operante in settore analogo, secondo le direttive impartite dal Consiglio Direttivo il quale, a tal fine, può nominare uno o più liquidatori.
ART. 16
Sull' interpretazione del presente statuto e sulla realizzazione dell'attività dell'associazione, decide inappellabilmente il Consiglio Direttivo.
ART. 17
Per quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile.
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